STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE MUSICALE “CORO POLIFONICO DI BRACCIANO”
ART. 01 – COSTITUZIONE
L’Associazione Musicale avente denominazione “Coro Polifonico di Bracciano” (in seguito chiamata per brevità, “Associazione”) è stata costituita in data 04 Ottobre 1994, con atto registrato in data 18 Ottobre 1994 presso l’Ufficio del Registro- Atti privati di Roma al numero 41193, successivamente modificato con delibera dell’Assemblea dei Soci del 07 Luglio 1998 con conseguente registrazione al numero C/25007 e nuovamente modificato con delibera dell’Assemblea dei Soci del 22 Marzo 2017.
L’Associazione è apartitica, apolitica e aconfessionale, con durata illimitata nel tempo e senza scopi di lucro.
Ha sede legale in Manziana (Roma), Via Strada Croce n. 1/13
ART. 02 – FINALITÀ
L’ Associazione ha carattere volontario ed è costituita tra amatori che intendono dedicarsi allo studio e alla esecuzione di musiche polifoniche, e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Le finalità dell’Associazione sono rivolte alla promozione di una base culturale polivalente (regole e storia della musica, corretta dizione delle lingue e dialetti, interpretazione a più voci di brani musicali classici e moderni ecc.), basata su una semplice, naturale e libera partecipazione associativa alla vita di gruppo per l’impiego del tempo libero con la premessa del piacere estetico canto polifonico. Esse consistono, in particolare: nello studio, nella pratica, nell’approfondimento in forma collettiva e nella diffusione della musica corale polifonica sia sacra sia profana ogni epoca e stile; nell’organizzazione e nella partecipazione ai concerti, rassegne canore, dibattiti, conferenze, corsi di aggiornamento e di approfondimento, concorsi musicali e manifestazioni culturali. L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, né compiere attività partitica né promuovere iniziative politiche.
ART.03 – SOCI
Possono essere soci del Coro tutti i cittadini italiani e stranieri (questi ultimi provvisti di permessi di soggiorno) che intendono condividerne le finalità. Si distinguono in:
- Soci cantori;
- Soci sostenitori;
-
Soci onorari.
I Soci cantori sono membri di pieno diritto e partecipano attivamente alla vita dell’Associazione.
Sono Soci sostenitori coloro che, pur non partecipando alla normale vita dell’Associazione, ne sostengono l’attività con libere elargizioni e/o prestazioni.
I Soci onorari sono nominati dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente e ratificato dall’Assemblea, per particolari benemerenze nei confronti del coro o per l’importanza della loro personalità e rappresentatività.
Soci sostenitori e Soci onorari possono partecipare all’attività assembleare ma senza diritto di voto; possono, però, essere eletti alla carica di Presidente con il voto della metà più uno dei Soci cantori.
L’ammissione dei soci cantori e sostenitori avviene su domanda scritta dagli interessati. L’accettazione delle domande dei nuovi Soci è deliberata dal Consiglio Direttivo.
La partecipazione dei nuovi Soci cantori ai concerti può avvenire solo dopo tre mesi di tirocinio ed il superamento di un esame da parte del Maestro Direttore.
I cantori iscritti, nell’accettare il presente Statuto, saranno vincolati moralmente ad esso. La sottoscrizione dello Statuto va intesa anche come impegno al rispetto degli obblighi assunti, alle disposizioni generali impartite dal Direttore e dal Direttivo e, soprattutto, alla disciplina delle libertà individuali per le esigenze della vita di gruppo.
La qualità di Socio cessa:
- per lo scioglimento dell’Associazione;
- per dimissioni;
- per inadempienza degli obblighi assunti a norma del presente Statuto o comportamenti o azioni lesive del nome, della serietà e la stessa esistenza dell’Associazione;
- per ritardo nei pagamenti dei contributi sociali per oltre sei mesi.
L’Assemblea delibera in merito alla decadenza dei Soci su proposta dei Probiviri.
La perdita della qualità di Socio comporta automaticamente la decadenza della carica ricoperta.
ART. 04 – GLI ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Gli organi dell’Associazione sono:
- I ‘ Assemblea;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Sindaci-Probiviri;
- il Maestro Direttore.
ART. 05 – L’ASSEMBLEA
L’ Assemblea è composta da tutti i Soci e si riunisce almeno una volta all’anno. Ad essa compete:
- eleggere gli organi dell’Associazione;
- approvare il bilancio preventivo e consuntivo che devono essere redatti annualmente;
- discutere ed approvare il programma annuale delle attività;
- verificare l’operato del Consiglio Direttivo;
- deliberare o prendere atto della decadenza dei Soci;
- stabilire l’ammontare della quota d’iscrizione e della quota sociale mensile.
All’Assemblea spettano tutte le decisioni riguardanti le modifiche dello Statuto che, comunque, dovranno essere approvate con la maggioranza di due terzi dei Soci cantori iscritti all’ Associazione.
L’Assemblea, oltre alla seduta ordinaria annuale, può essere convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno; può essere convocata pure su richiesta del Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei Soci.
La convocazione dell’Assemblea avviene mediante invito almeno otto giorni calendariali prima della data di riunione, con l’indicazione del luogo, della data, dell’ora e dell’ordine del giorno. La convocazione dovrà essere effettuata mediante avviso da inviare agli aventi diritto, a mezzo raccomandata o consegna a mano o a mezzo messaggio di posta elettronica, a condizione che risulti dai libri dell’Associazione l’indirizzo postale o l’indirizzo di posta elettronica di tutti gli aventi diritto a partecipare all’Assemblea.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano le questioni finanziarie il Tesoriere non ha voto.
L’ Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione che è coadiuvato da un Segretario eletto i presenti all’apertura di ogni seduta dell’Assemblea; il Segretario dovrà coadiuvare il Presidente nella gestione dell’Assemblea e redigere il verbale della seduta che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario
ART. 06 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, Vice Presidente dal Maestro Direttore e da 3 (tre) Soci cantori.
È convocato dal Presidente ogni qualvolta Io ritenga necessario oppure su richiesta del Maestro Direttore o di almeno 2 (due) Consiglieri o, per questioni urgenti, anche per le vie brevi senza preavviso.
Alle riunioni devono partecipare anche i Sindaci mentre la presenza del Maestro Direttore Artistico non è obbligatoria per le questioni strettamente amministrative.
A parità di voti ha prevalenza il voto del Presidente.
II Consiglio Direttivo può delegare parte delle proprie competenze ad uno o più dei propri componenti per la gestione di affari correnti afferenti all’amministrazione dell’Associazione
ART. 07 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Al Consiglio Direttivo sono attribuiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell’Associazione e all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea dei Soci.
In particolare, al Consiglio Direttivo è affidato il compito di:
- organizzare, amministrare, pubblicizzare l’attività dell’Associazione, escluso l’aspetto tecnico-artistico di competenza unica del Maestro Direttore;
- approvare la bozza di bilancio preventivo ed il consuntivo da presentare a gennaio all’Assemblea insieme alla relazione sulla propria attività;
- esaminare le domande d’iscrizione;
- assumere decisioni ed iniziative secondo un metodo di collegialità con il coordinamento del Presidente. La ripartizione dei compiti e degli incarichi tenderà al massimo coinvolgimento di tutti i componenti del Consiglio e dei Comitati, costituiti investendo a rotazione tutti i soci, per l’organizzazione di particolari eventi;
- il Consiglio designerà al suo interno il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario.
ART. 08 – IL PRESIDENTE
Viene eletto dall’Assemblea, dura in carica 3 (tre) anni, è rieleggibile. Egli ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell’Associazione e la firma sociale di fronte a terzi e in giudizio.
II Presidente
- provvede a far attuare le delibere dell’Assemblea con l’aiuto del Consiglio Direttivo;
- presiede al buon andamento dell’amministrazione;
- prende i provvedimenti occorrenti per lo svolgimento delle attività sociali.
Egli può delegare il Vice Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo, collegialmente o singolarmente, in alcune delle sue mansioni.
In caso di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo convocandolo, però, entro 7 (sette) giorni per la ratifica dei provvedimenti adottati.
Il Vice Presidente lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.
ART. 09 – COLLEGIO DEI SINDACI
Il Collegio è composto da:
- Presidente;
- due membri effettivi scelti dall’ Assemblea anche tra i soci non cantori.
Durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.
Il Collegio vigila sulla gestione economica dell’Associazione con verifiche almeno trimestrali ai libri contabili e ne riferisce al Consiglio Direttivo.
I Sindaci hanno l’obbligo di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo a meno di giustificati motivi.
In caso di gravi ed urgenti esigenze di carattere amministrativo il Collegio può chiedere la convocazione dell’Assemblea, che dovrà avvenire entro 10 (dieci) giorni. Convoca, altresì, in caso di inadempienza alla sua convocazione da parte del Presidente.
ART. 10 – IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio è composto da due Soci cantori.
Ha il compito di risolvere le controversie tra i Soci e di esaminare in prima istanza i casi di decadenza, dimissione dei Soci, riferendone sempre al Consiglio Direttivo.
ART. 11– IL MAESTRO DIRETTORE
L’incarico di Maestro Direttore viene affidato dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo e dura 3 (tre) anni ed è rieleggibile
Al Maestro Direttore spettano tutte le funzioni riguardanti l’aspetto tecnico/artistico e, in particolare, egli propone, consiglia ed allestisce corsi di preparazione singoli o collettivi per il miglioramento artistico del gruppo corale e la designazione e composizione di ogni classe vocale. II Maestro designa, scegliendolo tra i Soci Cantori, il suo Vice che lo sostituisca in caso di assenza e lo coadiuvi per le prove a voci separate; designa, inoltre, gli eventuali direttori delle singole sezioni vocali.
II Maestro sceglie il repertorio artistico e si riferirà all’intero gruppo corale per la discussione sull’andamento del lavoro da svolgere, sul repertorio scelto.
II Maestro Direttore può essere non Socio, in questo caso non farà parte del Consiglio Direttivo.
ART. 12 – FINANZIAMENTO
L’ Associazione è finanziata con le quote dei Soci. Per il sostegno delle proprie attività potrà richiedere sovvenzioni ad Enti Pubblici o privati, tutelando comunque la sua più completa autonomia politica, religiosa, amministrativa ed artistica.
ART. 13 – DISTRIBUZIONE Dl UTILI O RISERVE
L’ Associazione non può distribuire, neanche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua vita.
L’ Associazione impiega gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
ART. 14 – IL PATRIMONIO
Tutti i beni materiali e strumentali acquistati dall’Associazione sono di sua esclusiva proprietà e dovranno essere restituiti all’Associazione, dai suoi Soci decaduti entro 15 (quindici) giorni dalla data di decadenza.
La perdita della qualità di Socio comporta anche la perdita di qualsiasi diritto di proprietà e di rivalsa sui beni dell’Associazione.
ART. 15 – ORGANIZZAZIONE TECNICO ARTISTICA
L’adesione all’Associazione sottintende l’accettazione delle sue regole pratiche e morali. La puntualità alle prove ed alle esecuzioni, nonché l’impegno all’ apprendimento del programma, sono indispensabili, nel rispetto reciproco fra i Soci per lo sviluppo della corale stessa.
Non potranno, quindi, essere ammessi ritardi o assenze alle prove a meno di seri motivi giustificati anticipatamente. II Cantore che non manterrà gli impegni del programma senza giustificati motivi potrà essere sottoposto al giudizio dei Probiviri per eventuali provvedimenti disciplinari. II Cantore, infine, che non avrà partecipato ad almeno la metà delle prove normali, non potrà partecipare all’esibizione stessa a meno che il Maestro Direttore non lo ritenga comunque idoneo. Per particolari contingenze il Direttore artistico potrà avvalersi nelle prove e nei concerti di cantori tratti da altri cori che abbiano svolte la stessa preparazione dei brani.
ART. 16 – MODIFICHE ALLO STATUTO
Le modifiche dello Statuto devono essere deliberate dall’ Assemblea con il voto favorevole di almeno due terzi dei Soci cantori.
ART. 17 – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato dall’Assemblea con voto favorevole dei due terzi dei Soci.
In caso di scioglimento l’ Assemblea nomina un liquidatore ed eventuali rimanenze attive saranno evolute ad altre Associazioni con uguali scopi.
ART. 18 – ADESIONE ALLE NORME COMUNALI
L’Associazione, presa visione dello statuto del Comune di Bracciano (suppl. ordin. NO 3 al B. U. NO 9 in data 30 Marzo 1992 della Regione Lazio), dichiara di impegnarsi a rispettarlo in ogni sua parte nelle esplicazioni delle proprie attività.
ART. 19 – RINVIO
Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si rinvia alle norme di legge dell’ordinamento giuridico italiano, con particolare riferimento alle disposizioni del Codice Civile ed alla legge quadro sul volontariato.